19 giugno 2025 ore 14:00
L'anno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Autovelox che prevede nuove regole per regolamentare l'utilizzo e la collocazione dei dispositivi di rilevazione della velocità.
Addio agli autovelox che compaiono a sorpresa dietro una curva o sulle strade cittadine dove il limite è inferiore ai 50 km all'ora.
Il decreto con le nuove regole sull'omologazione degli autovelox è entrato in vigore dal 12 giugno con l'obiettivo di disciplinare in modo rigoroso l'uso e la collocazione degli autovelox.
"Basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti" e basta multe selvagge; i rilevatori saranno installati "solo per prevenire incidenti".
ll provvedimento ha l’obiettivo di regolarizzare e disciplinare le modalità di collocazione e d'uso degli autovelox “soltanto dove effettivamente servono” e non “come un mezzo per aumentate le entrate comunali attraverso le multe”.
In Italia si stima che siano intorno a 11.303 i rilevatori di velocità (in base alle ultime stime del sito specializzato Scdb.info), 23 ogni 100 km, numeri da record per l’Europa.
Vediamo quali sono le principali novità introdotte e le nuove regole autovelox:
NUOVE REGOLE PER COLLOCAZIONE DEGLI AUTOVELOX
Divieto di posizionare un autovelox in quei tratti di strada con limite inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato dal codice per quel tipo di strada.
Ad esempio: nelle strade extraurbane dove il limite è a 110 km/h non si potrà fare rilevamento automatico sotto i 90 km/h e in quelle dove il codice prevede un limite di velocità di 90 km/h, non si possono installare dispositivi di rilevamento laddove il limite scenda al di sotto dei 70 km/h.
Sulle strade urbane, non si potranno installare autovelox al di sotto dei 50 km/h.
I dispositivi già installati che non risponderanno alle nuove regole del Decreto Autovelox dovranno essere rimossi o resi inattivi.
Inoltre, sono previste distanze minime tra un dispositivo e l’altro (diverse in base al tipo di strada) per evitarne la proliferazione.
La distanza che deve intercorrere tra due rilevatori di velocità in base al tipo di strada è di: 4 km su autostrade - 3 km su strade extraurbane principali - 1 km su strade extraurbane secondarie, locali e itinerari ciclopedonali - 1 km su strade urbane di scorrimento -500 m su strade urbane di quartiere e urbane locali.
Per le postazioni fisse la distanza è di 500 m in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
L'utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c'è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.
NUOVE REGOLE PER LA SEGNALAZIONE DEGLI AUTOVELOX
Al di fuori dei centri urbani, sulle strade extraurbane, gli autovelox dovranno essere segnalati almeno 1 chilometro prima dal cartello stradale che indica il limite di velocità e l’autovelox stesso, nelle strade urbane a scorrimento invece 200 metri e 75 metri sulle altre strade.
Saranno i prefetti a determinare la collocazione dei dispositivi di rilevazione della velocità, che potranno essere posizionati solo in aree con un alto tasso di incidentalità, dov’è documentata l’impossibilità o la difficoltà della contestazione immediata per le condizioni strutturali della strada.
Nei centri abitati rimarrà l’obbligo di segnalazione minima del misuratore elettronico e l'autovelox potrà essere posizionato solo se viene documentata l’impossibilità per gli agenti, in uno specifico tratto, di fermare sul posto i mezzi.
Ciò significa che se l’amministrazione locale intende far rispettare il limite di legge di 30 km/h davanti a scuole, asili o ospedali, dovrà mandare fisicamente la pattuglia con gli agenti sul luogo.
NUOVE REGOLE PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI AUTOVELOX
Ogni postazione autovelox deve essere confermata ed autorizzata dai prefetti di ogni singolo capoluogo di provincia.
I sindaci dei diversi Comuni avevano a disposizione 12 mesi di tempo per adeguare i dispositivi di rilevamento della velocità già installati.
Affinché il cittadino non sia “ingiustamente vessato” dall’uso dei dispositivi, il nuovo Decreto Autovelox stabilisce anche i casi in cui si può ricorrere alla contestazione immediata.
Infatti, sarà possibile fare ricorso a dispositivi che si trovano a bordo di un veicolo in movimento senza contestazione immediata solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.
In generale, però, gli autovelox a bordo delle auto delle forze dell’ordine dovranno essere adeguatamente riconoscibili.
A complicare ulteriormente il quadro è intervenuta la recente ordinanza n. 1332/2025 della Corte di Cassazione, che ha ribadito come le multe emesse tramite autovelox non omologati – ma solo approvati – siano da ritenersi nulle, con conseguente annullamento anche delle decurtazioni di punti dalla patente.
La decisione si inserisce in un orientamento già consolidato da precedenti pronunce della Suprema Corte, che distingue chiaramente tra “approvazione”, rilasciata in fase di immissione sul mercato, e “omologazione”, indispensabile per certificare la correttezza e legalità del funzionamento dello strumento, come richiesto dall’art. 142 del Codice della Strada. Secondo la Corte, infatti, l’omologazione è l’unica procedura che garantisce la funzione pubblica del controllo stradale e la tutela dei diritti dei cittadini.
Quindi in assenza di omologazione, la multa può essere considerata nulle, e l'automobilista ha il diritto di richiedere l'annullamento della sanzione e il ripristino dei punti patente eventualmente decurtati.
Secondo gli ultimi aggiornamenti, a marzo 2025, il Governo ha tentato di intervenire con un decreto attuativo per stabilire una procedura ufficiale di omologazione e sanare retroattivamente i dispositivi approvati dopo il 13 giugno 2017, dichiarandoli “omologati d’ufficio”. Ma su circa 100 modelli di autovelox in uso, ben 86 risultavano approvati prima del 2017 e quindi sarebbero dovuti essere disattivati. Di conseguenza, il 25 marzo 2025 il decreto è stato ritirato, riportando la situazione nel caos.
Le recenti sentenze della Cassazione (13996 e 13997/2025) hanno chiarito che le multe elevate con dispositivi approvati ma non omologati sono illegittime, e possono essere annullate su semplice ricorso.
Non solo: nel caso in cui il verbale indichi che l’autovelox sia “omologato”, il ricorso può essere rafforzato con querela per falso nei confronti degli agenti che hanno redatto il verbale.
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